Le Sezioni unite: il regolamento Ue consente di separare le domande sul mantenimento e le altre responsabilità genitoriali applicando il principio di vicinanza nel preminente interesse del bimbo – Sentenza, 7 settembre 2016
Lui italiano, lei straniera: si sposano, hanno un figlio e poi si separano.
Il giudice italiano, cui è demandata la giurisdizione sulla separazione, dovrà occuparsi anche delle domande sulla responsabilità genitoriale? No, se il minore è nato e vive all’estero con la madre.
E infatti, quando il bambino non risiede nel Paese in cui si svolge la separazione, la competenza sull’affido o sul mantenimento spetta al giudice dello Stato in cui vive il piccolo.
È quanto sanciscono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 17676/16, pubblicata il 7 settembre.