La separazione pende in Italia ma decide il giudice straniero sull’affido del figlio che vive all’estero

da | Ago 17, 2016 | Anno 2016

Le Sezioni unite: il regolamento Ue consente di separare le domande sul mantenimento e le altre responsabilità genitoriali applicando il principio di vicinanza nel preminente interesse del bimbo – Sentenza, 7 settembre 2016

Lui italiano, lei straniera: si sposano, hanno un figlio e poi si separano.

Il giudice italiano, cui è demandata la giurisdizione sulla separazione, dovrà occuparsi anche delle domande sulla responsabilità genitoriale? No, se il minore è nato e vive all’estero con la madre.

E infatti, quando il bambino non risiede nel Paese in cui si svolge la separazione, la competenza sull’affido o sul mantenimento spetta al giudice dello Stato in cui vive il piccolo.

È quanto sanciscono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 17676/16, pubblicata il 7 settembre.