Il rimborso di una parte della somma da parte dell'uomo non prova l'esistenza del contratto tra i due – Sentenza, 8 novembre 2017
La suocera non può chiedere all’ex genero la restituzione di un mutuo fatto alla figlia sul conto cointestato della coppia. Il rimborso di una parte della somma da parte dell’uomo non prova, infatti, l’esistenza del contratto o di un rapporto obbligatorio tra i due. Lo ha affermato il tribunale di Milano con la sentenza 8728/17 che ha respinto la domanda di una signora tedesca nei confronti dell’ex genero.
La donna si è rivolta al giudice esponendo di avere concesso a titolo di mutuo gratuito al marito di sua figlia una somma in marchi tedeschi che avrebbe dovuto essere restituita entro una certa data. Il prestito era destinato dal mutuatario per ridurre l’ingente esposizione debitoria che i coniugi si erano sobbarcati per l’acquisto dell’abitazione familiare. A prova della domanda esponeva di avere bonificato sul conto corrente bancario cointestato la somma chiesta in restituzione e che nonostante i ripetuti solleciti il convenuto le aveva versato solo una cifra esigua. Chiedeva pertanto la restituzione di quanto versato detratta la somma già restituita.
Il genero, costituito in giudizio, ha contestato la domanda non solo nel quantum ma anche nel merito. Infatti il convenuto ha fatto presente che l’importo era stato bonificato in favore della figlia con tre distinti bonifici riportanti la dicitura “regalia” e “regalo” e che le somme erano state impiegate per far fronte ai bisogni della famiglia. Senza contare poi il fatto che in sede di divorzio l’uomo aveva versato alla ex moglie un importo superiore alla cifra richiesta ora dalla ex suocera.
Il tribunale, nel respingere la domanda della donna, ha affermato che i tre bonifici posti in essere dalla mutuante sono stati indirizzati non a favore del convenuto ma della ex moglie, figlia della mutuante, come si desume dalla dicitura indicata a corredo dei tre bonifici bancari riportanti la causale “regalo” e “regalia”. Ciò prova, ha affermato il tribunale, che l’effettiva mutuataria fosse unicamente la figlia della donna e non il genero. Inoltre l’intera provvista del conto corrente bancario, tra cui le somme bonificate dall’attrice alla figlia, è successivamente transitata presso un altro conto corrente bancario ad uso familiare sempre cointestato ai coniugi, provvista che è stata utilizzata dagli stessi per le proprie esigenze di vita familiare.