La vedova rinuncia all’eredità ma paga il funerale: non può essere chiamata a pagare i debiti dede cuiu, 28 novembre 2011l

da | Nov 30, 2011 | Anno 2011

La vedova rinuncia all’eredità ma paga il funerale: non può essere chiamata a pagare i debiti del de cuius
Il familiare che provvede alle spese compie solo un dovere morale: va esclusa ogni accettazione tacita

Orientamento: nuovo  Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Il marito muore e lascia un mare di debiti, la moglie rinuncia all’eredità ma non a pagare le spese funerarie: il curatore non può sostenere legittimamente che l’esborso sostenuto per dare sepoltura al familiare deceduto costituisca un’accettazione tacita della successione. E dunque la vedova non può essere chiamata a rispondere delle (eventuali) passività lasciate dal dante causa. Lo chiarisce un recente decreto emesso dal Tribunale di Varese.

Silenzio irrilevante
È vero le spese funerarie rientrano tra i cosiddetti pesi ereditari, tanto che chi le ha sostenute ha diritto a ottenerne il rimborso dagli eredi. Ma attenzione: sostenere l’esborso per l’ultima dimora del congiunto scomparso è sì un onere per l’erede, ma non costituisce un diritto riservato a quest’ultimo. Esiste la possibilità che le spese funerarie costituiscano l’espressione di un “dovere familiare” piuttosto che l’adempimento di un peso ereditario. Insomma: la vedova che a provveduto di tasca propria ha adempiuto a un dovere morale e la sua condotta non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli artt. 474, 476 Cc.