La violenza sessuale? Può avvenire via webcam, 18 luglio 2011

da | Lug 26, 2011 | Anno 2011

La violenza sessuale? Può avvenire via webcam
È reato indurre il minore all’autoerotismo per guardarlo online. Idem vale per l’adulto minacciato

Orientamento: nuovo  Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Il reato di violenza sessuale può ben configurarsi anche senza la compresenza materiale dell’agente e della vittima. Il primo, infatti, risponde del delitto di cui all’articolo 609 bis (e seguenti) se ad esempio convince un minore a compiere atti di autoerotismo davanti alla webcam per poi guardarlo in videoconferenza e trarne soddisfazione sessuale. E altrettanto vale laddove la condotta è posta in essere nei confronti di un adulto, minacciato o terrorizzato per precedenti atti di violenza preordinati dall’agente per ottenere il comportamento preteso. Lo precisa una sentenza emessa dalla terza sezione penale della Cassazione.

Adolescenza violata
Inutile per l’imputato osservare che la distanza fisica escluderebbe la violenza. La vittima, nella specie, è addirittura sotto i quattordici anni e dunque il problema della coercizione non si pone proprio: l’agente approfitta della giovane età della persona offesa, che in tutta evidenza non ha raggiunto un adeguato livello di maturità per aderire consapevolmente alla richiesta di prestazioni sessuali; né rileva che la vittima abbia praticato gli atti sessuali su sé stessa quando ciò avviene per soddisfare gli istinti dell’autore del reato («Gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti», chiosano i giudici con l’ermellino).

Virtuale uguale reale
Ai fini della valutazione della natura degli atti sessuali, la Suprema corte ribadisce la piena equivalenza fra l’ipotesi di vicinanza fisica e la compresenza realizzata attraverso la videoconferenza assicurata dal collegamento telematico, già affermata a proposito dello sfruttamento della prostituzione.