L’abbandono del tetto coniugale fa scattare automaticamente l’addebito della separazione, 14 febbraio 2012

da | Feb 16, 2012 | Anno 2012

L’abbandono del tetto coniugale fa scattare automaticamente l’addebito della separazione
Solo gravi motivi possono giustificare e rendere irrilevante il comportamento del coniuge che ha reciso la convivenza

L’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012.
In altri termini la prima sezione civile ha dato torto a un marito di Foggia che aveva lasciato moglie e figlia così, all’improvviso, per andare a vivere con una nuova compagna.
Già da solo il tradimento, hanno spiegato i giudici con l’Ermellino, avrebbe potuto portare all’addebito della separazione perché era stato accertato che la relazione era la causa della crisi fra i coniugi.
Ma lo stesso può dirsi sul fronte dell’abbandono. I Supremi giudici lo hanno definito come un evento così grave che da solo determina la crisi della coppia.
In proposito nel passaggio chiave della sentenza si legge infatti che « il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv. c.c.».
Ciò anche perché, la violazione dell’obbligo di coabitazione prevista dall’articolo 143 del codice civile non si connota soltanto per la sua particolare gravità, comportando la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. Questa, piuttosto, «non si lascia ridurre al rango delle altre violazioni cui fa riferimento l’art. 151 cpv. c.c., non essendo predicabile per essa, come conseguenza, l’intollerabilità della prosecuzione di una convivenza, alla quale essa pone invece direttamente fine, in forza di una decisione unilaterale». Ecco perché, l’abbandono del domicilio coniugale ha sempre ricevuto, nel codice civile e nella giurisprudenza, una considerazione speciale nell’accertamento delle condizioni della separazione personale.