L’abbandono del tetto coniugale integra reato solo se l’allontanamento risulta privo di una giusta causa, 2 aprile 2012

da | Apr 6, 2012 | Anno 2012

L’abbandono del tetto coniugale integra reato solo se l’allontanamento risulta privo di una giusta causa
La qualità di coniuge non è più uno status permanente ma una condizione modificabile anche da parte di uno solo

 

 
L’abbandono del tetto coniugale integra reato solo se l’allontanamento risulta privo di una giusta causa. La qualità di coniuge, fra l’altro, non è più uno status permanente ma una condizione modificabile anche da parte di uno solo. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12310 del 2 aprile 2012, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata da una donna russa che era stata riconosciuta colpevole del reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale dalla Corte d’appello di Catanzaro.
La sesta sezione penale ha ribaltato la decisione della Corte di merito osservando che «posto che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge “abbandonato” (del che, nel caso oggetto di ricorso, nessuna prova è individuata né dall’impugnata sentenza di appello, né da quella di primo grado), occorre ribadire che, alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea a interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione».
Per Piazza Cavour, dunque, la logica conseguenza è che la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale. Scappata dalla Calabria, la cittadina russa è ritrovata un anno dopo a Roma, ma il fatto criminoso attribuito all’imputata non costituisce reato.