Diversamente dalla separazione si chiede al giudice una pronuncia costitutiva: inammissibile il ripensamento unilaterale, ha valore negoziale la parte di accordo inerente prole e rapporti economici – Ordinaanza, 25 luglio 2018
Indietro non si torna. Inutile per uno dei coniugi revocare il consenso prestato alla domanda congiunta di divorzio: a differenza della separazione consensuale, che rientra nella giurisdizione volontaria, il ricorso proposto insieme dalle parti per far cessare gli effetti civili del matrimonio costituisce espressione di giurisdizione contenziosa e risulta rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Diversamente la causa va avanti: il giudice, dunque, ben può accertare la sussistenza dei presupposti per sciogliere il vincolo e gli accordi patrimoniali intervenuti fra gli ex non decadono, a meno che la domanda non sia il frutto di errore, violenza o dolo.
È quanto emerge dall’ordinanza 19540/18, pubblicata il 24 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione.