L’alta conflittualità fra coniugi limita il diritto di visita a un solo giorno a settimana nonostante l’affido condiviso

da | Set 13, 2018 | Anno 2018

Inascoltato il ricorso di un padre che lamentava di non avere tempo sufficiente per educare e instaurare un rapporto con la figlia – Ordinanza, 12 settembre 2018

 

 

Affido condiviso, solo un grande bluff? Chi può dirlo ma sta di fatto che in caso di continui contrasti fra coniugi il giudice può fissare il diritto di visita del genitore in un solo giorno a settimana.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22219 del 12 settembre 2018, ha respinto il ricorso di un padre che lamentava di non avere tempo sufficiente per educare e instaurare un rapporto con la figlia.

La vicenda riguarda una coppia che, poco dopo la nascita della figlia, si era separata. I giudici avevano affidato la minore a entrambe collocandola presso la madre alla quale era stata assegnata la casa coniugale. Il diritto di visita del padre era stato fissato in un giorno a settimana, vista l’alta conflittualità fra i due.

Inutile da parte della difesa dell’uomo lamentare che il poco tempo non gli permetteva di esercitare il diritto di dare cure ed educazione alla bimba.

Anche per la Cassazione la decisione è corretta. Sul punto gli Ermellini hanno infatti precisato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista in precedenza dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall'art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.

Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c., dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Corte i giudici territoriali hanno inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, hanno provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.