L’amministratore di sostegno ben può autorizzare il ricovero nonostante il dissenso del beneficiario

da | Giu 14, 2018 | Anno 2018

Norme sull’interdizione applicabili all’Ads senza aggravamento della misura, che allungherebbe solo i tempi: sul rifiuto pretestuoso prevale la necessità di cure nella residenza sanitaria assistenziale – Decreto, 14 giugno 2018

 

Il giudice tutelare autorizza l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al ricovero del beneficiario in residenza sanitaria assistenziale nonostante il dissenso dell’interessato. E ciò perché all’Ads si possono estendere le regole dell’interdizione ma senza necessità di aggravare la misura di tutela: il procedimento per l’interdizione allungherebbe solo i tempi mentre bisogna fare in fretta per aiutare la persona in difficoltà. D’altronde l’Ads non avrebbe senso se l’amministratore dovesse sempre seguire acriticamente ogni volontà del beneficiario.
È quanto emerge da un recente decreto del giudice tutelare del tribunale di Vercelli (estensore il magistrato Carlo Bianconi).

Orgoglio ingiustificato
L’ottuagenaria sarà assistita in modo adeguato nella casa di cura. Oggi vive praticamente reclusa nell’alloggio di servizio mentre la compagna del figlio morto abita senza titolo nella villa. La nonnetta non risulta in grado di badare a se stessa tanto, che l’amministratore di sostegno durante la visita di rito è costretto a entrare in casa dalla finestra (e il giudice tutelare da una porta finestra). L’ingaggio di una badante “h24” risulta impraticabile per motivi logistici e familiari: l’unica soluzione è dunque il ricovero in Rsa. D’altra parte il dissenso della vecchietta è solo di facciata e la stessa Cassazione ha stabilito che la scelta dell’Ads si impone quando il rifiuto dell’interessato risulta frutto soltanto di «un senso di orgoglio ingiustificato» (cfr. sentenza 22602/17). L’interessata fra l’altro si è detta in passato disponibile a entrare in una casa per anziani per non pesare su nessuno mentre ora oppone un dissenso gentile ma non motivato, tanto da lasciare ipotizzare ingerenze altrui e il condizionamento della demenza senile che avanza. Insomma: meglio il soggiorno nella Rsa dove alla signora possono essere somministrati i farmaci necessari laddove non sussistono ragioni letterali per non estendere le limitazioni per l’interdetto ex articolo 358 Cc al beneficiario dell’Ads ex articolo 411, ultimo comma, Cc. Instaurare la «barocca trafila» dell’interdizione metterebbe a serio rischio la nonnetta che vive fra camera da letto, bagno e cucina con un «pericolosissimo» fornello a gas. Provvedimento a efficacia immediata.