Il giudice ordina al Ministero di assegnare la dipendente nella città dove sta la famiglia: diniego generico in base a un’interpretazione troppo discrezionale mentre sussiste la possibilità di tutela
Il giudice ordina al Ministero di assegnare temporaneamente nella città richiesta la dipendente, madre di un bimbo sotto i tre anni: l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151/01 consente infatti di destinare l’interessata che chiede il ricongiungimento familiare alla sede della provincia o regione in cui lavora l’altro genitore. A patto, però, che via sia un posto «vacante e disponibile» a parità di retribuzione e che la sede di destinazione sia d’accordo.
E non si può ritenere “disponibili” soltanto i posti messi a concorso dall’amministrazione: significherebbe attribuire a quest’ultima la discrezionalità di individuare dove la lavoratrice può essere destinata, sia pure per un massimo di tre anni, mentre la situazione concreta consentirebbe la tutela nell’interesse del minore. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 19 luglio dalla quarta sezione lavoro del tribunale di Roma.