Le botte ai figli restano maltrattamenti in famiglia: lo straniero non si salva invocando gli usi del suo popolo
I principi costituzionali «sbarramento invalicabile» all’introduzione nella società civile di prassi e costumi «antistorici»
Commette il reato di maltrattamenti in famiglia, e non può invocare la fattispecie più lieve dell’abuso dei mezzi di correzione, il padre-padrone abituato a picchiare la figlia col manico di scopa: non conta che l’agente sia maghrebino e portatore di valori culturali dominanti nei Paesi islamici che guardano con favore alla sopravvivenza di una famiglia rigidamente patriarcale. I diritti inviolabili della persona, garantiti dalla Costituzione, costituiscono un presupposto indefettibile per regolare i rapporti interpersonali tutelato dall’ordinamento giuridico: chiunque si muova sul territorio italiano è tenuto a rispettare questi principi fondamentali. Lo precisa la sentenza 12089/12, pubblicata dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Valori e rispetto
Confermata la condanna ex articolo 572 Cp ai danni del musulmano che picchia la figlia perché non sa ripetere a memoria il Corano, al punto da costringere la dodicenne a chiedere asilo a uno zio. Non regge la tesi del difetto dell’elemento soggettivo dal momento che l’uomo, cinquantaseienne marocchino, risulterebbe estraneo al processo di evoluzione dei costumi, da una parte, e dei sistemi educativi, dall’altro. La fattispecie rientra nei reati «culturali o culturalmente orientati», dal momento che l’agente, trapiantato in Italia, invoca in qualche modo le tradizioni del suo popolo: ma l’ignorantia legis non rileva di fronte a palesi violazioni dei diritti essenziali della persona, come nel caso della condotta violenta e intenzionalmente vessatoria del genitore, per quanto straniero e proveniente da un Paese in cui vige un diverso sistema di valori. Il rispetto della persona, secondo la nostra Costituzione, non è soltanto il cardine dei rapporti umani e sociali nel Paese ma costituisce un principio che fa da «sbarramento invalicabile» all’introduzione nella società civile di consuetudini, prassi e costumi «antistorici» rispetto ai passi avanti e ai risultati ottenuti in termini di tutela dell’individuo, cittadino o straniero che sia. La condotta dell’agente è nella specie frutto di una scelta consapevole, e pertanto non giustificabile, contro il sistema di valori costituzionali che risulta animato da valori del tutto contrari (tanto più che è proprio uno congiunto del reo a intervenire in difesa della ragazza, costretta a stare sveglia per studiare le sacre scritture). L’imputato paga mille euro alla cassa delle ammende.