Le dichiarazioni della ex moglie al fisco inchiodano il professionista
Valido l’accertamento se lei fornisce la prova dei proventi in nero
Valido l’accertamento fiscale dei redditi del professionista inchiodato dalle dichiarazione della ex moglie sui proventi in nero.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con una sentenza del 28 giugno 2011, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che rivendicava la validità di alcuni accertamenti fatti nei confronti di un veterinario e suffragati dalle dichiarazioni della moglie su proventi in nero. Questi elementi rivelati alla polizia tributaria, dice la Suprema corte, insieme, come è avvenuto nel caso specifico, ad altra documentazione, si convertono in presunzioni gravi, precise e concordanti tali da suffragare l’atto impositivo.
La sezione tributaria ha chiuso le interessanti motivazioni con un ben preciso principio di diritto secondo cui “"il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73, 54 d.P.R. n. 633/72 e 3 della 1. n. 549/95, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Il suddetto potere accertativo non è impedito dall’eventuale regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati, laddove l’irregolarità della documentazione contabile non costituisce altro che il presupposto stesso per la legittima attivazione della procedura standardizzata. Le dichiarazioni del terzo (in questo caso la ex moglie, ndr), nel processo tributario, rivestono valore indiziario, ma in taluni casi ed, in particolare, nel concorso di elementi ulteriori di prova idonei a renderli particolarmente attendibili, possono rivestire i caratteri della presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c.".