Care amiche,
il nuovo argomento riguarda la deducibilità o meno delle erogazioni liberali fatte alle varie organizzazioni e prende spunto da alcune richieste pervenute, anche in virtù delle prossime dichiarazioni dei redditi da presentare. “CommercialistaDonna” oggi cerca di rendere un po’ più semplice un argomento che a prima vista sembra un ginepraio di norme e regole: le erogazioni liberali ovvero le donazioni in danaro che diamo alle associazioni.
Vi saluto e vi aspetto la prossima settimana,ricordandovi che richieste particolari o interesse per un tema specifico possono essere segnalate alla mia mail dr.monicaottone@donneierioggiedomani.it
Monica Ottone, dottore commercialista in Roma.
Le Erogazioni Liberali
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Differenze tra deduzione e detrazione
Le deduzioni sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Le detrazioni invece sono oneri che diminuiscono l’imposta da pagare.
La prima liberalità che ci viene in mente e che per noi non ha costo, visto che viene prelevata dall’IRPEF che versiamo è la scelta della destinazione del 5 per mille, basta scegliere l’organizzazione tra quelle previste, compilare il riquadro della dichiarazione che prevede tale liberalità (bisogna inserire il codice fiscale dell’organizzazione scelta) e firmare.
Come e quando far valere le erogazioni liberali
Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2009 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2009 da presentare nel 2010.
Attenzione: le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali non valgono per qualsiasi associazione no profit. La legge dà un elenco, lungo ma preciso, di soggetti che esamineremo oggi e la prossima volta.
Cominciamo con i soggetti più importanti e cioè:
Le ONLUS: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sono le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica che operano nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente in settori di attività specificati.
Le APS: Associazioni di Promozione Sociale sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro. Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione sociale.
Le ONG: Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute a seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Affari Esteri che ne gestisce anche l’elenco (tra le più note ricordiamo Medici senza frontiere, Caritas Italiana, Emergency, WWF Italia). A partire dal 2005, le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto.
Le erogazioni liberali fatte dalle persone fisiche
Le erogazioni liberali in danaro fatte a queste tre categorie esaminate possono usufruire, in alternativa, di una delle seguenti agevolazioni fiscali:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;
esempio: se ho un reddito nel 2009 di