Le numerose relazioni extraconiugali non sono causa di addebito della separazione se non vengono circostanziate , 19 dicembre 2012

da | Dic 22, 2012 | Anno 2012

 
Le numerose relazioni extraconiugali non sono causa di addebito della separazione se non vengono circostanziate
Necessario dimostrare che sono state la causa determinante l’interruzione della convivenza


 
Non scatta l’addebito della separazione a carico dell’ex nonostante le numerose relazioni extraconiugali se non sono provate nel dettaglio e circostanziate. La Corte di cassazione, con la sentenza 23426 del 19 dicembre 2012, ha ritenuto irrilevante la condotta  di lui, basata sul disinteresse totale per la famiglia. Per questo, la prima sezione civile ha respinto il ricorso di un’ex moglie contro la bocciatura della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge da parte della Corte d’appello di Messina.
Il Palazzaccio, in linea con la Corte siciliana, ha ritenuto illegittimo l’addebito a carico del marito per la rilevata insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» da lui attuata. Insomma, per gli Ermellini sono irrilevanti le numerose relazioni extraconiugali, da cui sono nati dei figli, l’abbandono del tetto coniugale e il disinteresse per la famiglia legittima. Non è sufficiente, insomma, far presente il comportamento palesemente contrario ai doveri verso la coniuge e i figli per disporre il provvedimento, ma deve essere provato dettagliatamente. «Grava sulla parte che richieda,-si legge in un passo della sentenza – per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà». Pertanto, il ricorso è stato respinto visto che la donna non ha «offerto tale dimostrazione», condannandola al pagamento di 1.200 euro per le spese di giudizio.