Le sole molestie telefoniche possono intergrare lo stalking, 18 aprile 2012

da | Apr 19, 2012 | Anno 2012

Le sole molestie telefoniche possono intergrare lo stalking
Irrilevante che il persecutore fosse in preda ad alterazioni alcoliche

Risponde di stalking chi molesta la vittima anche solo con reiterati contatti telefonici.
È irrilevante il fatto che il persecutore fosse ubriaco. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14997 del 18 aprile 2012, ha respinto il ricorso di un 45enne contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Torino che ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminato in melius la pena, confermando all’imputato la responsabilità per i reati di atti persecutori e maltrattamenti nei riguardi della moglie.
La quinta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto l’uomo colpevole di stalking, osservando che il reato di atti persecutori avviene anche quando «le molestie sono state consumate anche (“persino”) attraverso reiterati contatti telefonici». Nella specie, è stato ritenuto irrilevante che il persecutore fosse in preda ad alterazioni alcoliche.