Le spese di viaggio per vedere i figli non riducono il mantenimento, 20 aprile

da | Apr 20, 2010 | Anno 2010

Non può essere ridotto il mantenimento in favore dei figli se il genitore separato, per vedere il bambino ed esercitare quindi il diritto di visita, deve affrontare grosse spese di viaggio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9277 del 19 aprile 2010, ha accolto il ricorso di una mamma presentato contro la decisione della Corte d’appello di Firenze che aveva ridotto il contributo mensile dovuto dal padre naturale al suo bambino (affidata ad entrambe ma convivente con la madre), da 500 euro al mese a 350, perché l’uomo viveva a Foggia e doveva raggiungere il figlio a Prato.
In queste interessanti motivazioni la prima sezione civile ha prima ribadito che la disciplina dell’affido condiviso vale anche per i genitori naturali, non sposati, e poi ha accolto le ragioni della donna applicando un principio generale secondo cui “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Non solo, secondo la Cassazione sono cinque gli specifici criteri per realizzare “tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
È il caso di una coppia di genitori non sposati, lei di Prato lui di Foggia. Dopo essersi lasciati il Tribunale aveva deciso per l’affido condiviso del minore. Di fatto, però, il bambino viveva con la madre che era rimasta in Toscana, mentre l’ex compagno si era trasferito a Foggia. Il giudice aveva stabilito un contributo mensile di 500 euro a carico dell’uomo. Poi la somma era stata ridotta dalla Corte d’Appello del capoluogo toscano per via delle spese di spostamento che il padre doveva sostenere.
Contro questo decreto la signora ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che la motivazione della Corte territoriale di diminuire l’assegno fosse “insufficiente”. Ciò perché, “detta riduzione del contributo mensile è stata sostanzialmente operata con esclusivo riferimento ai maggiori oneri che il padre, esercitando il diritto di visita, deve sostenere per raggiungere, da Foggia, il figlio residente con la madre a Prato, criterio che, di per se solo, non giustifica l’operata riduzione”. Insomma i giudici avrebbero dovuto considerare il fatto che l’uomo aveva un’attività commerciale, un bar, che gli rendeva.