Troppo tardi opporsi alla sentenza ecclesiastica di nullità delle nozze nella prima udienza
L’eccezione della lunga durata della convivenza, con la quale la parte si oppone alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, dev’essere proposta nella costituzione in giudizio del convenuto, essendo tardiva la comparsa di risposta depositata alla prima udienza.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19811 del 4 ottobre 2016, ha accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio perché l’eccezione di lei, relativa alla convivenza, era stata presentata solo in udienza.
Sul punto la prima sezione civile ha spiegato che la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Detto questo, concludono poi gli Ermellini, e tenuto conto dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul rito ordinario di cognizione è evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. , deve ritenersi tardiva.