Legittimo anzi doveroso trasferire la dipendente che ha una relazione sentimentale col dirigente

da | Ott 18, 2017 | Anno 2017

È importante la tutela dell’immagine dell’amministrazione nei confronti degli utenti e degli altri lavoratori: si configura l’incompatibilità ambientale posta alla base del provvedimento datoriale. Ordinanza, 17 ottobre 2017

 

Non solo è legittimo ma risulta doveroso il trasferimento del dipendente pubblico che ha una relazione sentimentale con il suo dirigente. È importante la tutela dell’immagine dell’ufficio nei confronti degli utenti e degli altri lavoratori. Lo ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 24450/17, pubblicata oggi dalla sezione lavoro.

Gli “ermellini” bocciano (tranne un unico motivo di ricorso) il ricorso della dipendente di un Comune che citava in giudizio il datore lamentando di essere stata trasferita in un altro ufficio per incompatibilità ambientale, vale a dire per la relazione sentimentale che la lavoratrice intratteneva con un dirigente. Stando alla difesa della ricorrente, i continui passaggi da un posto all’altro avevano generato una sorta di «schizofrenia gestionale» con una graduale emarginazione della dipendente, costretta a ricorrere a uno psichiatra. La richiesta era finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni da mobbing, ma in secondo grado il giudice escludeva tale possibilità perché era del tutto assente la prova della condotta vessatoria dell’ente locale.
Quanto al provvedimento, il trasferimento era non solo legittimo ma addirittura doveroso per tutelare l’immagine dell’ufficio agli occhi degli utenti e degli altri lavoratori, provvedimento, peraltro, rimasto ineseguito dal momento che la dipendente per un lungo periodo risultava assente. In Cassazione non va meglio alla lavoratrice: il ricorso, ad eccezione di un unico motivo, è infondato. Tutte le questioni proposte postulano «un’effettiva presa di possesso delle mansioni assegnate con i provvedimenti impugnati», mentre la Corte d’appello ha escluso tale presupposto, evidenziando che la protratta assenza dal servizio della ricorrente «aveva precluso la stessa possibilità di valutare la legittimità o meno dello ius variandi datoriale; la ricorrente oppone una diversa ricostruzione dei fatti omettendo di censurare la ratio decidendi posta a fondamento della domanda, avente carattere preliminare ed assorbente». Risulta «logica» la considerazione secondo cui la prolungata assenza dal lavoro costituiva elemento ostativo ad ogni utile valutazione della legittimità dei trasferimenti di ufficio, essendo mancata una prestazione lavorativa «suscettibile di apprezzamento».