Lei lo picchia e lui perdona, ma il processo continua: il manico di scopa è un’arma impropria
No al proscioglimento nonostante la remissione di querela: scatta l’aggravante ex articolo 585.2 Cp
È la classica lite coniugale sfociata in rissa, solo che lei stavolta lo picchia col manico di scopa. Lui poi perdona, tanto da rimettere la querela. Ma il processo per lesioni volontarie ai danni del coniuge dovrà riprendere: no alla declaratoria di non luogo a procedere perché a carico della donna si configura l’aggravante di cui all’articolo 585, comma 2, Cp. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 13 giugno 2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione.
Marchigiana in casa
Le armi non sono soltanto quelle da sparo. Rientrano nella categoria “sanzionata” dal secondo comma dell’articolo 585 Cp tutti gli strumenti atti a offendere il cui porto senza giustificato motivo è vietato in modo assoluto dalla legge: insomma, anche un bastone deve essere considerato un’arma impropria laddove è utilizzato in un contesto aggressivo. E l’impugnatura della ramazza – si chiede il magistrato ricorrente – che cos’è, se non un bastone? Ergo, pure il manico di scopa appartiene alla categoria delle armi improprie. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona: si configura l’aggravante di cui all’articolo 585, comma 2, Cp a prescindere dal fatto che sia stato commesso o meno l’illecito di cui all’articolo 4 della legge 110/75 («Porto di armi od oggetti atti ad offendere»). La sentenza è annullata con rinvio, il tribunale del capoluogo marchigiano procederà a un nuovo esame. Sperando di evitare il morto in casa.