Licenziata in tronco la neomamma che non avvisa per tempo di voler fruire del congedo facoltativo post-parto, 2 ottobre 2012

da | Ott 8, 2012 | Anno 2012

Licenziata in tronco la neomamma che non avvisa per tempo di voler fruire del congedo facoltativo post-parto
La condotta omissiva, non dettata da problemi di salute, denota disinteresse per l’azienda che è tenuta a sostituirla: lavoratrice inaffidabile

 
Rischia il licenziamento in tronco la lavoratrice che in occasione della nascita del figlio non avvisa tempestivamente il datore di voler usufruire del congedo parentale facoltativo di cui all’articolo 32 del D.lgs 151/01 e al contratto collettivo nazionale di categoria: il preavviso non può essere inferiore a quindici giorni e chi non lo rispetta agisce in modo da rovinare per sempre il rapporto di fiducia con il datore. E, dunque, non sfugge alla sanzione espulsiva. È quanto emerge dalla sentenza 16746/12, pubblicata il 2 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione.

Congruo anticipo

La lavoratrice evita anche la condanna al pagamento delle spese processuali soltanto perché nei due gradi del giudizio di merito i verdetti sono stati contrastanti: è infatti inammissibile il ricorso della dipendente licenziata, che tende a rimettere in discussione questioni di fatto nell’ambito del giudizio di legittimità; risulta invece confermata la valutazione della Corte d’appello secondo cui la condotta della prestatrice d’opera integra «sciatteria e indifferenza per il diritto di controparte», dal momento che l’impresa deve pur organizzarsi per la sostituzione della lavoratrice in maternità: si tratta di elementi che, osservano i giudici, sono sicuramente idonei a troncare per sempre il rapporto fiduciario fra datore e dipendente (mentre il giudice di prime cure si è semplicemente “appiattito” sulle tesi di parte attrice). Nessun dubbio che la puerpera sia venuta meno al dovere di comunicare l’intenzione di fruire dell’astensione facoltativa dal servizio: l’esonero si configura soltanto nel caso in cui la comunicazione non possa essere effettuata per oggettiva impossibilità. E nel caso specifico risulta escluso che le condizioni psico-fisiche della lavoratrice nella fase post-parto abbiano minimamente inciso sul suo comportamento omissivo. Insomma: la lavoratrice è «inaffidabile»e il licenziamento senza preavviso deve essere considerato legittimo.