L’insolita e intima amicizia con un’altra non fa scattare l’addebito della separazione, 2 maggio 2012

da | Mag 8, 2012 | Anno 2012

L’insolita e intima amicizia con un’altra non fa scattare l’addebito della separazione
Necessarie inequivocabili situazioni sintomatiche della relazione extraconiugale

 
Un’amicizia insolita e particolarmente intima di lui con un’altra donna non fa scattare l’addebito della separazione in assenza di inequivocabili situazioni sintomatiche della relazione extraconiugale.
È quanto stabilito dal Tribunale di Potenza che ha respinto la reciproca domanda di addebito presentata nell’ambito di un giudizio di separazione.
La coppia si era separata per una incompatibilità caratteriale. Lui aveva rimproverato alla moglie di avergli sempre impedito di frequentare amici e parenti, lei gli aveva imputato una relazione extraconiugale consumata, aveva detto sotto gli occhi di tutti. Ma l’uomo si era difeso sostenendo che la sua frequentazione, per quanto connotata da un’insolita confidenza e frequenza, non era un tradimento.
Il Collegio potentino ha respinto entrambe le domande. Quella di lui per un vizio di forma: nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l’atto di riscontro della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest’ultimo se non contenuta nel ricorso medesimo ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell’inammissibilità, perché introduce, nell’originario contenzioso, un nuovo tema d’indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione.
Quella di lei perché la frequentazione insolita fra il marito e l’amica non era una prova certa di separazione.
In sentenza i giudici hanno ricordato che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.