Le Sezioni unite: sì al ricorso del Miur, che non deve trasferire all’istituto privato gli stessi fondi assicurati alle strutture pubbliche. Discriminatoria l’omessa erogazione che riduce le ore di supporto, Sentenza del 20 aprile 2017
È la scuola paritaria che deve attivare il sostegno per gli alunni disabili, facendosi carico dei costi per gli insegnanti.
Non risulta dunque discriminatoria la condotta del ministero dell’Istruzione che quando l’allievo passa da un istituto pubblico a uno privato non trasferisce al secondo gli stessi fondi garantiti in precedenza, quando l’interessato era accolto nella scuola statale.
La condanna per discriminazione può tuttavia scattare laddove lo Stato non eroga alla scuola il contributo per coprire in parte le spese e l’inadempimento finisce per ridurre le ore di supporto assicurate dal prof di sostegno.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 9966/17, pubblicata il 20 aprile.