Lotta dura ai pedofili, più tutela per l’infanzia: dal 23 ottobre in vigore le modifiche a Cp e Cpp
Via ai reati di istigazione, adescamento via web, videoconferenze hot. Ignorare l’età del minore non è una scusante. Raddoppia la prescrizione
Entreranno in vigore martedì 23 ottobre le modifiche al Cp e al Cpp portate dal recepimento da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote, il protocollo internazionale siglato sotto l’egida Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (che prende il nome dall’isola delle Canarie in cui è stata firmata). La legge 172/12 di ratifica del testo è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (e qui disponibile come documento correlato).
Condanne severe
La novella introduce strumenti più adeguati per la lotta alla pedofilia, soprattutto su internet. Nel codice penale arriva l’articolo 414-bis, che punisce l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. È perseguito anche chi fa pubblicamente l’apologia di questo tipo di delitti, senza che possano essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Nuovo di zecca anche l’articolo 609 undecies Cp, che va a punire il cosiddetto grooming, l’adescamento di minorenni su Internet, tramite chat o social network. Per “adescamento”, in particolare, «s’intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Chi va a caccia di ragazzini in rete rischia da uno a tre anni di carcere. Sono previste pene severe anche per chi, ad esempio, induce un minorenne a spogliarsi di fronte a una webcam: «Per pornografia minorile – precisa il codice – si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali». E attenzione: per i delitti a sfondo sessuale il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.