Non basta una telefonata per la conoscenza legale del provvedimento di affidamento.
In caso di separazione fra i coniugi per la regolamentazione del diritto di visita al figlio minore conta la notifica del provvedimento del giudice al genitore affidatario. Che non può essere condannato per mancata esecuzione dolosa ex articolo 388 Cp laddove non abbia avuto conoscenza legale delle statuizioni giudiziarie, ad esempio per una notifica tardiva. Né rileva la telefonata dell’altro coniuge che anticipava informalmente la nuova regolamentazione stabilita dal giudice civile. È quanto emerge dalla sentenza n. 6987 del 23 febbraio 2011, emessa sesta sezione penale della Cassazione.Confermata l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Non ha commesso reati la moglie separata che pure non ha consegnato il figlio all’ex marito: per ordine del giudice il minore doveva trascorrere con il padre alcuni giorni delle vacanze di Natale. Il fatto è che al procuratore della madre la notifica arriva soltanto il 7 gennaio, quando ormai il periodo “incriminato” è trascorso. Insomma: non si poteva esigere dalla signora il comportamento prescritto provvedimento dal momento che la telefonata dell’ex marito non può sostituire la notifica dell’atto né integrare la piena conoscenza della regolamentazione stabilita dal giudice