Maltrattamenti in famiglia, non perde credibilità la donna se denuncia solo dopo la separazione

da | Mar 7, 2022 | Donne e violenza di genere

di Paola Rossi

 

Al centro del ricorso il giudizio sull’autosufficienza e sulla decisività della prova dichiarativa della parte offesa. La condanna del marito per i maltrattamenti alla moglie può ben fondarsi sulle sole dichiarazioni della donna, di cui i giudici abbiano però riscontrato l’attendibilità.

Pur stante l’impossibilità di verificare ogni singolo dettaglio oggetto delle sue dichiarazioni accusatorie. E a smentire la veridicità del racconto offerto dalla parte offesa non sono affatto sufficienti le testimonianze di persone che – a seguito di una sporadica frequentazione della coppia – affermino di non aver mai assistito a litigi o a comportamenti prevaricatori dell’uomo sulla donna. Il giudice deve solo dimostrare di averle considerate per svalutarle in termini di rilevanza.

Dice, infatti, la Cassazione con la sentenza n. 7885/2022, che affermazioni di tal fatta non sono idonee a smentire la sussistenza di un reato che per sua natura è normalmente commesso al riparo da occhi esterni, cioè all’interno delle mura domestiche. I maltrattamenti sono spesso agiti per vessare, frustrare e isolare la vittima dal resto del contesto sociale. L’essere non visto spesso costituisce la molla che consente al marito padrone di esercitare il suo violento desiderio di potere assoluto originato dall’impulso delirante della gelosia. Come nel caso trattato, l’uomo geloso esprime l’inclinazione al controllo della donna, considerandola come un bene di sua proprietà.

Nella vicenda affrontata in sede di legittimità, il ricorso del marito violento mette in evidenza la non credibilità della donna in relazione ai reiterati maltrattamenti che asseriva di aver subito anche durante la convivenza coniugale. Non credibile, secondo l’ex marito, perché li aveva denunciati solo dopo anni. Quando – ormai intervenuta la separazione – aveva sporto querela per le lesioni subite da lei stessa al momento di un diverbio tra l’ex marito e il nuovo compagno, anch’esso vittima di lesioni sanzionate con la medesima condanna. La Cassazione conferma il giudizio di merito dove afferma come plausibile che la donna in quell’occasione – sicuramente confortata dalla presenza di un nuovo compagno – avesse trovato una forza di reazione che non aveva quando conviveva con chi la teneva in stato di prostrazione.

Infine, la Corte conferma anche la condanna del ricorrente per le ripetute violenze sessuali perpetrate quando, già separato, si introduceva nell’ex casa coniugale e costringeva la donna a subire rapporti intimi contando sulla sua impossibilità di reagire senza coinvolgere i figli presenti nell’abitazione. Anche su questo punto si tratta di delitti commessi in totale assenza di testimoni. Il fulcro del convincimento del giudice sta nell’aver riscontrato su passaggi fondamentali del narrato della vittima il crisma della verità e quindi la sua piena attendibilità in base alla quale condannare l’imputato. La Cassazione non ha riscontrato alcuna carenza motivazionale.

Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2022