L’assegno di mantenimento può essere ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata del mutuo della casa coniugale assegnata all’ex.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15333 di oggi, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista ridurre dai giudici il mantenimento perché l’ex pagava da solo la rata del muto della casa coniugale a lei assegnata.
I due si erano lasciati per incompatibilità caratteriale. In particolare l’uomo aveva iniziato a distaccarsi fino a lasciare la moglie sola, anche di notte. Per questo il Tribunale gli aveva addebitato la separazione, ponendo a suo carico un assegno di 400 euro al mese.
In appello il mantenimento era stato ridotto a 200 dato che, aveva motivato la Corte territoriale, l’uomo pagava da solo la rata del mutuo. Contro questa decisione l’ex ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.
“La decurtazione dell’assegno di mantenimento – si legge in sentenza – dovuto dal marito separato alla ricorrente dell’importo di 200 euro mensili è stato giustificato dalla circostanza del pagamento da parte del predetto dell’intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in comunione e adibita ad abitazione della moglie”.