Matrimonio, la coabitazione di un anno esclude l’annullamento anche se il coniuge è malato di mente
Inapplicabile l’articolo 122 Cc a chi prosegue la convivenza sapendo che la patologia influirà sul ménage
Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Il matrimonio non si annulla per errore se c’è stata coabitazione per almeno un anno, anche se il partner risulta gravamente malato. La Cassazione ha escluso che il coniuge possa chiedere l’annullamento del matrimonio ai sensi dell’articolo 122 Cc se c’è stata convivenza ininterrotta per almeno un anno nella consapevolezza della attitudine della malattia del consorte a influire negativamente sul normale svolgimento della vita coniugale.
Con la sentenza 18988 del 16 settembre 2011 i giudici della prima sezione civile hanno, infatti, rigettato il ricorso del marito che aveva chiesto l’annullamento del matrimonio per avere incolpevolmente ignorato che all’epoca delle nozze la moglie era affetta da una malattia psichica ingravescente. La sentenze di primo e secondo grado sono state pertanto confermate sul logico presupposto che, nonostante fosse a conoscenza delle condizioni psichiche della moglie, affetta da bipolarismo e anoressia, e avesse avuto consapevolezza che la cronicizzazione della malattia avrebbe impedito il normale svolgimento della vita coniugale, il marito continuò a convivere con la coniuge per oltre due anni. Non può, pertanto, trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 122 Cc per difetto dei presupposti principali: l’esistenza di una malattia non conosciuta, né conoscibile, al momento del matrimonio, tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale e la coabitazione per un periodo inferiore all’anno.