Non ammesso l’aborto «eugenetico»: dopo i primi novanta giorni interruzione volontaria possibile solo se la madre rischia un grave danno, anche psicologico, a causa della malformazione del feto – Sentenza, 12 aprile 2017
Niente risarcimento a carico di medico e struttura sanitaria in favore dei genitori anche se in sede di ecografia morfologica il sanitario non si accorge che il nascituro è completamente privo di una mano.
L’ordinamento, infatti, non ammette l’aborto «eugenetico», vale a dire che prescinde da un pericolo per la salute, anche psicologica, della madre: solo questo rischio consente l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni quando il pericolo è «serio» e dopo soltanto laddove risulta «grave», in base agli articoli 4 e 6 della legge 194/78.
Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 9251/17, pubblicata l’11 aprile dalla terza sezione civile.