Mentre si aspetta il deposito della sentenza che farà chiarezza, trova ingresso il ricorso della donna che lamenta la propria mancata indipendenza economica quando la pensione risulta ancora lontana

da | Mag 2, 2018 | Anno 2018

Ordinanza del 2 maggio 2018

 

Rieccolo. Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio torna a essere considerato in Cassazione come criterio di riferimento per l’assegno divorzile dopo il revirement della sentenza 11504/17 che l’aveva sostituto con il parametro dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge: un presupposto indicato come tale da escludere il diritto al trattamento del richiedente.

Cresce dunque l’attesa per il deposito della sentenza da parte delle Sezioni unite civili che farà chiarezza sul punto, dopo che lo stesso procuratore generale nell’udienza del 10 aprile scorso ha chiesto che il tenore di vita durante le nozze sia ancora valutato per decidere sulla richiesta del coniuge debole.

È quanto emerge dall’ordinanza 10417/18, pubblicata il 2 maggio dalla sesta sezione civile della Cassazione.