Le prospettive di recupero lunghe possono compromettere lo sviluppo del bimbo
Adottabile il minore anche se i genitori sono mossi dalle migliori intenzioni di seguire un iter terapeutico. Le prospettive di recupero, se necessitano di tempi lunghi, possono non essere compatibili con le esigenze del figlio. Lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 23892 della prima sezione civile di oggi. Gli Ermellini accolgono il ricorso del curatore e del tutore di un minore, ritenuto adottabile dal tribunale per i minorenni di Torino.
Contro la sentenza ricorrevano i genitori e la nonna paterna. Istanza accolta dalla corte d’appello di Torino la quale revoca lo stato di adottabilità. Il tutore e il curatore depositavano gli atti al Palazzaccio. Piazza Cavour ritiene fondati i ricorsi di questi ultimi, richiamando la legge sull’adozione che non intende sanzionare il comportamento dei genitori, ma cerca di tutelare esclusivamente l’interesse del minore. Dalla sentenza dei giudici di merito emerge la volontà di entrambi i genitori del minore di intraprendere un percorso terapeutico (nella madre si era riscontrato un disturbo border-line di personalità e depressione, il padre, invece, era consumatore regolare di sostanze stupefacenti) ma le prospettive di recupero, sottolinea la Cassazione, avrebbero richiesto interventi molto strutturali, protratti nel tempo, in modo del tutto incompatibile con le necessità di crescita del minore.
L'oggettiva inadeguatezza dei genitori per la Suprema corte avrebbe inciso in modo grave e irreversibile sulle esigenze di sviluppo del minore: ciò costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità per “mancanza di assistenza”, come prevede l'articolo 8 della l. n.184/1983. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con il rinvio alla corte d’appello di Torino per valutazione più dettagliata.