Molesta tutte le vicine di casa: è stalking condominiale, 25 maggio 2011

da | Mag 31, 2011 | Anno 2011

Molesta tutte le vicine di casa: è stalking condominiale
Le minacce rivolte a ogni residente solo in quanto donna turbano inevitabilmente anche le altre

Chi l’ha detto che scatta lo stalking solo se la vittima è una sola? Il reato di cui all’articolo 612 bis Cp introdotto di recente può ben configurarsi anche quando le parti offese sono varie, come nel caso dell’energumeno che molesta tutte le signore del palazzo. Insomma: esiste anche lo stalking condominiale. È quanto emerge da una sentenza depositata il 25 maggio 2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione.Non aprite quella portaConfermata la condanna al molestatore che terrorizza le vicine di casa, al punto da bloccare sistematicamente l’ascensore dove le sue vittime si rifugiano. È evidente che in questo caso il persecutore molesta le residenti solo in quanto donne. E questo è decisivo ai fini della configurabilità dell’articolo 612 bis Cp: l’offesa arrecata a una persona per la sua appartenenza al genere femminile turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora. Può essere fondamentale ai fini della configurabilità del reato la circostanza che in una determinata occasione una persona, già molestata dal persecutore, sia oggetto diretto di nuove minacce da parte dell’agente. Quid plurisAncora: la norma incriminatrice di cui all’articolo 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, ma non rispetto all’articolo 610 Cp: la violenza privata, infatti, può anzitutto essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla a uno specifico comportamento; dunque, la previsione dell’articolo 610 Cp non genera soltanto il turbamento emotivo occasionale dell’offeso per il riferimento a un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività: ecco spiegato, allora, il quid pluris di cui all’articolo 610 Cp.Dario Ferrara