Fino a prova contraria gli ascendenti ripongono particolari aspettative nella nascita del nipote. Da considerare nel ristoro l’impossibilità di una nuova gravidanza per la donna ormai avanti con l’età – Sentenza, 23 giugno 2017
I nonni hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte della neonata in assenza di elementi contrari. Può infatti ritenersi provata per presunzioni la sofferenza degli ascendenti per la scomparsa della bambina di due mesi dovuta alla responsabilità dei medici e della struttura sanitaria: è di comune esperienza che i nonni vivono con particolare desiderio la nascita di un erede, riponendo l’aspettativa di instaurarvi una relazione affettiva privilegiata. È quanto emerge dalla sentenza 779/17, pubblicata dalla seconda sezione civile della Corte di appello di Firenze.
Accolto uno dei motivi di gravame, proposto contro la decisione del giudice di prime cure che ha negato il danno non patrimoniale ai nonni sul rilievo che la domanda era generica e mancassero prova sulla concreta incidenza della perdita nella loro vita (i sanitari sono stati condannati per omicidio colposo dopo la morte della bambina in seguito a un intervento chirurgico). In realtà la lesione ex articolo 2059 Cc ben può ritenersi provata ex articolo 2727 Cc: «può ritenersi comunemente noto», scrive il giudice, che «sono proprio i nonni» oltre che i genitori ad attendere «con apprensione» la nascita di un nipote con cui instaurare un rapporto affettivo «estremamente gratificante per entrambi». E nel considerare la sofferenza dei nonni materni, ad esempio, non si può ignorare che la mamma della bimba è ormai avanti con l’età e non potrà più affrontare una gravidanza.
Il risarcimento è tuttavia determinato nell’importo minimo della forbice offerta dalle tabelle del tribunale di Milano rispetto al pregiudizio non patrimoniale patito dal nonno per la morte del nipote: la sofferenza è tanto maggiore quanto più lungo risulta il rapporto affettivo mentre nella specie la bimba è morta appena nata, rimanendo ricoverata fino al decesso. Spese compensate.