Sanzione ex articolo 709 ter Cpc per il trasferimento unilaterale del minore: la residenza abituale del minore è dove viveva prima che mamma e papà si lasciassero, pesa il divieto di forum shopping – Decreto 11 settembre 2015
L’amore finisce, la coppia di fatto si lascia e la mamma porta la bambina con sé da Roma a Formia dove sta la sua famiglia, senza tornare più nella Capitale dopo le vacanze estive. Quale giudice deve decidere sull’affido del minore e sul mantenimento?
Il padre dice il Tribunale di Roma, la controparte Cassino, perché ormai la piccola vive nel basso Lazio da tempo. Ma sarà il giudice della Capitale cui si è rivolto l’uomo a decidere, perché la residenza abituale deve ritenersi la casa dove stava il minore prima della condotta arbitraria della mamma, che viene pure sanzionata ex articolo 709 ter per il trasferimento unilaterale della bambina. Pesa sulla decisione il divieto Ue di forum shopping. È quanto emerge da un decreto pubblicato dalla prima sezione civile del tribunale di Roma.