Nascita indesiderata, risarcito anche il papà per l’omessa diagnosi di malformazione del feto, 5 giugno 2012

da | Giu 12, 2012 | Anno 2012


Nascita indesiderata, risarcito anche il papà per l’omessa diagnosi di malformazione del feto
Non rileva la posizione di terzo dell’uomo nel contratto fra ginecologo e paziente

Linea dura  da parte della Suprema corte contro le negligenze dei medici: nel caso in cui venga omessa la diagnosi di malformazione del feto da parte del sanitario ai futuri genitori, anche il padre ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 8984 del 5 giugno 2012, ha respinto il ricorso del sanitario che ha omesso di comunicare a due genitori la malformazione del feto, poi nato con gravi patologie, contro la Corte d’appello di Catania che ha condannato la Usl e il medico a pagare a titolo risarcitorio alla madre 442 mila euro e al padre 435 mila euro.
La terza sezione civile, in linea con la Corte siciliana, ha ritenuto legittimo il risarcimento per la sussistenza del danno alla persona e del danno economico osservando che «in tema di responsabilità del medico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimento contrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto è anche il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata, quale il danno consistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie». E ancora. Piazza Cavour ha stabilito che il risarcimento al papà, in considerazione dell’insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre nei confronti del figlio, va riconosciuto anche in suo favore, nonostante egli assuma, nel contratto tra la donna e il professionista, la posizione terzo, il diritto al risarcimento del danno «conseguente alla mancata possibilità di esercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata della gravidanza».