Non commette reato il genitore affidatario del bambino che nega all’altro di vederlo a causa di un malessere del piccolo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10701 di oggi, ha annullato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina nei confronti di una mamma che non aveva rispettato la visita della figlia di un anno con il padre perché la piccola, durante la notte, aveva messo un dentino.
Non sempre, ha precisato la sesta sezione penale, negare il diritto di visita dell’altro genitore stabilito dal giudice può essere un reato. Lo diventa soltanto nel caso in cui la negazione della frequentazione fra genitore e figlio incida “in maniera sensibile sulla prosecuzione del rapporto”. Fra l’altro, hanno messo nero su bianco gli Ermellini per motivare l’assoluzione piena in favore della donna che non aveva neppure prodotto un certificato medico del malessere della bambina, “nel caso in cui il genitore affidatario impedisca al genitore non affidatario il diritto di visita al minore, ai fini della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice penale se il genitore affidatario, sia stato eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri. Infatti, il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l’esercizio del diritto di visita da parte dell’altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, qualora venga a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza (o dal disagio, psico-fisico) del minore, essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore a norma dell’art. 155, comma terzo, cod. civ., ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all’interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità di ogni situazione umana, non sia at potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile: per questo”.