Il dl 132/14 tace, ma contro il rifiuto a ricevere le dichiarazioni per perfezionare l’iter devono ricorrere entrambi i coniugi: il Tribunale decide in camera di consiglio, sentiti pm e interessati – Dpr 396/00, 26 novembre 2015
Che succede se qualcosa va storto negli accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco del Comune? Il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile a ricevere le dichiarazioni necessarie a perfezionare l’iter ben può essere impugnato ex articolo 95 del Dpr 396/00. E ciò benché taccia in proposito il decreto legge 132/14 sulle misure di degiurisdizionalizzazione, che ha introdotto la negoziazione assistita anche nel diritto di famiglia.
A rivolgersi al Tribunale, però, devono essere entrambi i coniugi, altrimenti scatta il difetto di interesse ad agire di colui che agisce da solo. È quanto emerge da un recente decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.