Nei procedimenti di sottrazione internazionale l’audizione del minore è un adempimento necessario

da | Ago 2, 2018 | Anno 2018

La legittimità del decreto di rimpatrio passa per la verifica della sussistenza dell’interesse del bambino al ritorno nel luogo di residenza abituale Ordinanza, 1º agosto 2018

 

Nei procedimenti di sottrazione internazionale l'audizione del minore è un adempimento necessario. La legittimità del decreto di rimpatrio, infatti, passa per la verifica della sussistenza dell'interesse del bambino al ritorno nel luogo di residenza abituale. Ne consegue che l'ascolto, per essere escluso, necessita di una specifica motivazione.

Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 20375 del primo agosto che ha accolto il ricorso di un padre.

Il tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, di nazionalità argentina, con addebito al marito e affido esclusivo del figlio alla madre. Dopo la separazione la donna si era recata con il bambino nel suo Paese di origine e il marito si era opposto al rientro in Italia avvalendosi della legislazione nazionale che consentiva di non riconoscere la sentenza italiana di separazione. La donna insieme al bambino è rimasta per qualche anno in Argentina. Dopo con l'autorizzazione del marito ha portato in vacanza il figlio in Italia, ma una volta giunta nel nostro Paese decideva di non tornare più in Argentina. Di qui il ricorso dell'uomo per sottrazione internazionale e l'apertura del procedimento. All'udienza di comparizione la signora ha dichiarato che il padre non si era mai occupato del piccolo e che era stata costretta a un periodo forzoso di permanenza in Argentina ma che era sua intenzione stabilirsi con il figlio in Italia. Il tribunale per i minorenni ha respinto l'istanza di rientro avanzata dal padre ritenendo che l'allontanamento repentino dalla madre avrebbe rischiato di produrre un trauma psicologico nel bambino che sarebbe stato allontanato bruscamente dall'ambiente di vita in cui era inserito. Di qui il ricorso in Cassazione del padre che ha lamentato la mancata audizione del minore e e una qualsiasi motivazione relativa alla sua omissione.

La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso, ha affermato che costituisce un necessario accertamento, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse del minore al ritorno nel luogo della sua residenza abituale al momento del trasferimento all'estero, quello relativo all'insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo, non solo fisico ma anche psicologico, per il minore che deriverebbe dal suo rientro. Quanto poi alla necessità dell'audizione la Cassazione ha stabilito che nel procedimento per la sottrazione internazionale, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio essendo finalizzato anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità.
Ebbene, ha concluso la Cassazione, nel caso in esame l'audizione del minore appare particolarmente rilevante e per essere esclusa avrebbe richiesto una specifica motivazione che, invece, è del tutto assente.
Di qui l'accoglimento del ricorso e il rinvio al tribunale per i minorenni per un nuovo esame della vicenda.