Nel giudizio di divorzio non può essere domandato il risarcimento del danno alla salute provocato dai tradimenti, 18 febbraio2013

da | Feb 22, 2013 | Anno 2013

Nel giudizio di divorzio non può essere domandato il risarcimento del danno alla salute provocato dai tradimenti
Non sussiste connessione fra cause. Necessario instaurare un nuovo procedimento in 
  Principio analogo espresso da altre sentenze

Nel giudizio di divorzio è inammissibile la domanda di risarcimento del danno alla salute presentata dal coniuge vittima di continui tradimenti. È infatti necessario avviare un nuovo procedimento in Tribunale.Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 304 del 10 gennaio 2013, ha respinto la domanda di una donna che si era gravemente depressa dopo aver scoperto i continui tradimenti del marito anche con delle studentesse o comunque con donne giovanissime.

Ad avviso dei giudici della Capitale, infatti, in seno al procedimento di divorzio, va dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in conseguenza ed in relazione dei comportamento assunti dall’altro coniuge in costanza di matrimonio, per difetto di connessione con il giudizio. Pertanto, in mancanza di una delle ipotesi qualificate di connessione, detta domanda, relativa a fatti non meglio specificati e non accessoria a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, potrà proporsi in un separato giudizio, nelle forme del rito ordinario di cognizione e decisa dal tribunale in composizione monocratica e con sentenza appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c.