Il criterio della durata del rapporto matrimoniale deve essere ponderato con il ricorso a ulteriori elementi correttivi – Ordinanza, 9 maggio 2018
Nella ripartizione della reversibilità con l’ex coniuge il superstite può far pesare anche la convivenza prima delle nuove nozze. Il criterio della durata del rapporto matrimoniale, infatti, deve essere ponderato con il ricorso a ulteriori elementi correttivi per raggiungere la massima equità nella divisione della somma. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 11202/18 del 9 maggio che ha respinto, al termine di una lunga “battaglia” legale, il ricorso del coniuge divorziato di un uomo.
La ricorrente ha agito in giudizio per vedersi riconoscere il diritto a una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Il tribunale ha quantificato nel 70 per cento la quota di spettanza della ricorrente e la Corte d’appello ha confermato la decisione.