Il giudice deve parlare con il bambino che abbia capacità di discernimento da lui stesso valutabile – Sentenza 29 settembre 2015
Il minore, anche se non ancora dodicenne, non può essere affidato ai servizi sociali senza essere prima ascoltato dal giudice. È sufficiente che il bambino possieda una certa capacità di discernimento, valutabile dal magistrato.
A rilanciare l’importanza del rispetto dei desideri dei bambini figli di coppie separate è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19327 del 29 settembre 2015, ha accolto il ricorso di una mamma che si era vista affidare la sua figlia più piccola ai servizi sociali, in assenza di ascolto da parte del magistrato.
Ribaltando il verdetto della Corte d’Appello di Roma, la prima sezione civile, contrariamente al parere della Procura generale, ha ripercorso le norme che si sono succedute in materia sull’ascolto dei minori nell’ambito del giudizio di affidamento.