Niente affidamento del bambino ai nonni anziani che non sono abbastanza forti e convinti di occuparsi del piccolo, 10 aprile 2013

da | Apr 11, 2013 | Anno 2013


Niente affidamento del bambino ai nonni anziani che non sono abbastanza forti e convinti di occuparsi del piccolo
Sì allo stato di adottabilità. Rilevanti le difficoltà di adattamento del minore oltre che l’età avanzata, le condizioni di salute e gli impegni lavorativi dei progenitori

 
Niente affidamento ai nonni anziani del bambino che non sono abbastanza forti e convinti di occuparsi del piccolo. In questo caso può infatti essere dichiarata l’adottabilità del minore, per il quale c’è da prendere in considerazione non solo la difficoltà di adattamento  ma l’età avanzata, le condizioni di salute e gli impegni lavorativi dei progenitori.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 8689 del 10 aprile 2013.
La prima sezione civile, in linea con la Corte d’appello di Firenze, ha ritenuto lecito lo stato di adottabilità del minore che fin dalla nascita era stato collocato presso una struttura assistenziale, evidenziando l’inadeguatezza di entrambi i genitori tossicodipendenti a prendersi cura del bambino e l’inidoneità dei nonni materni a elaborare un progetto alternativo di tutela del minore. Per la Suprema corte è irrilevante che la madre sia uscita dal tunnel della droga e si sia risposata, ciò esclude comunque la prova della capacità genitoriale della donna nei confronti del figlio.
Ma non solo. È stata negata la domanda di affidamento da parte dei nonni in quanto essi si sarebbero dovuti attivare ancor prima della nascita del nipote e che la presentazione di tale domanda non sarebbe stata sufficientemente indicativa di una forte volontà in tal senso: «L’assenza di un’effettiva determinazione (di un "volontà energica") dei nonni di farsi carico del minore e circa la loro incapacità di adoperarsi efficacemente per evitarne l’istituzionalizzazione attengano alla valutazione della loro idoneità all’affidamento e non violino il principio, enunciato nella sentenza rescindente, secondo cui la manifestazione dei parenti sino al quarto grado di disponibilità all’affidamento, ove effettuata entro un termine ragionevolmente breve dalla nascita, esclude lo stato di abbandono, salvo, però, che si accerti l’inidoneità dei richiedenti ad assicurare l’assistenza e la crescita del minore stesso in modo adeguato».Ovviamente per Piazza Cavour è rilevante anche l’accertata esistenza di ulteriori problemi connessi tanto alle difficoltà di adattamento del bambino quanto all’età avanzata, alle condizioni di salute e agli impegni lavorativi dei nonni.