Niente assegno alla ex moglie che ha il conto cointestato con il convivente anche se non lavora

da | Nov 6, 2017 | Anno 2017

Per soddisfare le sue esigenze di vita la donna può fare affidamento sui redditi messi a disposizione dal nuovo compagno – Sentenza, 06/11/2017

 

Niente assegno di divorzio alla ex moglie che ha il conto cointestato con il convivente anche se non lavora. Per soddisfare le sue esigenze di vita, infatti, la donna può e deve fare affidamento sui redditi messi a disposizione dal nuovo compagno. Lo ha affermato il tribunale di Alessandria con la sentenza 812/17 che ha così deciso pronunciando il divorzio tra due coniugi. La donna che non ha un lavoro e che godeva del mantenimento riconosciutole in sede di separazione ha chiesto anche nella causa di divorzio il riconoscimento di un assegno

Il tribunale, però, nel respingere la domanda ha affermato che la signora successivamente alla separazione personale, ha instaurato una stabile convivenza more uxorio con un altro uomo, andando a convivere con lui e con i figli di quest’ultimo. La relazione, peraltro, è confermata dal fatto che la donna in sede di interrogatorio ha dichiarato che l’assegno di separazione le veniva versato su di un conto corrente cointestato con il nuovo compagno. Cointestazione, ha proseguito il collegio, che non si spiegherebbe con un rapporto di mera ospitalità, dal momento che ciascuna delle parti ha messo a disposizione dell’altro convivente le proprie entrate, versandole su un conto corrente comune, ha contribuito stabilmente alle spese derivanti dal rapporto instauratosi e ha determinato la creazione di un tenore di vita sganciato dal precedente.

In questo contesto, ha spiegato il tribunale, cessa l’obbligo di versamento dell’assegno divorzile a carico del coniuge onerato. Onere che non rivive neppure una volta cessata la relazione di convivenza, essendo ormai del tutto venuto meno il collegamento con il pregresso tenore di vita.
Infatti, l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

La conclusione non muta, ha spiegato il tribunale, aderendo al nuovo indirizzo giurisprudenziale introdotto dalla sentenza 11504/17 della Cassazione, che abbandona il riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per fare esclusivo riferimento al criterio dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente. Infatti, è evidente che la relazione di convivenza e la cointestazione del conto corrente sono elementi che portano a ritenere che la donna possa far conto, per la soddisfazione delle proprie esigenze di vita, sui redditi messi a disposizione dal proprio compagno/convivente.