Niente casa coniugale e assegno se nella revisione l’ex non allega circostanze nuove Bocciato il ricorso di una donna: la modifica delle statuizioni è condizionata da situazioni e fatti non coincidenti con le circostanze posti a base del giudizio d’impugnazione. Irrilevanti i ripensamenti delle parti

da | Mar 14, 2015 | Anno 2015

Ordinanza 5109/15 – 13 marzo 2015

Non può essere disposta la revisione sull’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento se l’ex non allega fatti nuovi rispetto al giudizio d’impugnazione anche se successivamente ha ripensamenti.

In buona sostanza, niente casa e assegno in favore del coniuge che non alleghi alla revisione fatti non coincidenti rispetto quelli posti a base delle condizioni contestate.

A stabilirlo è la Cassazione con l’ordinanza 5109/15, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile.