Niente rimpatrio con il genitore che non ha esercitato il diritto di visita, 13 gennaio 2010

da | Gen 20, 2010 | Anno 2010

Il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino.

Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d’origine dei genitori.

In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il “diritto di affidamento e di visita”. Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l’istanza.