Insufficiente regalare ai bambini scarpe e vestiti: assimilabile agli alimenti l’obbligazione ex articolo 316 bis Cc sugli ascendenti, inopponibili i limiti di pignorabilità – Sentenza, 2 ottobre 2017
Se i nonni per spirito di liberalità comprano ai nipoti vestiti e scarpe non possono, nel caso in cui il figlio non versi il mantenimento perché disoccupato e senza risorse, opporsi al contributo. È quanto dichiara il tribunale di Messina con la sentenza 861/17, pubblicata dalla prima sezione civile.
La vicenda riguarda il mantenimento di due minori e le richieste formulate dalla madre perché l’ex coniuge non provvedeva a corrispondere il contributo di 500 euro mensili. La donna disoccupata, di fronte alle inadempienze dell’uomo, chiamava in causa i nonni paterni perché provvedessero alle esigenze essenziali delle figlie. A quel punto sono i nonni a opporsi al decreto ingiuntivo sottolineando che il figlio fino al licenziamento aveva versato l’assegno e che la ex successivamente aveva pignorato l’indennità di disoccupazione percepita. Perso il lavoro, il figlio non poteva mantenere le figlie ma aveva sempre cercato, con il loro aiuto, di fare il possibile per non far mancare alimenti e indumenti alle piccole. A differenza dell’uomo, la donna lavorava presso un salone di parrucchiere e riusciva a sbarcare il lunario, motivo per cui erano infondate le sue istanze anche perché entrambi percepivano una pensione e un reddito minimi.
L’opposizione dei ricorrenti al decreto ingiuntivo non è fondata per il tribunale siciliano. L’obbligazione prevista dall’articolo 316 bis Cc a carico degli ascendenti è «assimilabile» a quella degli alimenti, (articoli 433, 448 Cc) quanto meno sotto il profilo che anch’essa è subordinata ad una constatata insufficienza di mezzi economici. Inoltre, con riferimento all’assegno a carico degli ascendenti per il mantenimento dei nipoti non si possono opporre «i limiti di pignorabilità sia perché tali limiti riguardano la fase esecutiva e non quella di formazione del titolo giudiziale, sia perché i limiti di pignorabilità, di carattere non assoluto, sono proprio funzionali ad assicurare l’adeguatezza degli assegni percepiti al mantenimento proprio e familiare, vale a dire anche al soddisfacimento delle esigenze dei nipoti da parte degli ascendenti».
Per quanto riguarda poi l’assegno previsto dall’articolo 316 bis Cc, poiché destinato a soddisfare esigenze di vita del beneficiario, «non può essere negato né subire riduzioni in considerazione di elargizioni effettuate per spirito di liberalità e, sotto questo profilo, è irrilevante che i nonni paterni sostengano delle spese nell’interesse delle nipoti per vitto, vestiario e scarpe, poiché detti esborsi, che i nonni hanno ritenuto liberamente di affrontare, finiscono con il soddisfare esigenze ulteriori rispetto ai bisogni il cui soddisfacimento grava in via immediata sui genitori e, anche se maggiormente gratificanti per i nonni, non possono sollevarli dall’obbligo di fornire ai genitori quanto appaia necessario per il mantenimento della prole». Nel caso in esame – conclude il tribunale – ci sono tutti i presupposti per l’obbligo a carico dei nonni paterni di contribuire al mantenimento delle nipoti nella misura indicata nel decreto opposto.