Non basta l’ansia sulla sorte del minore conteso per trattenerlo contro la volontà del tutore: affidatari condannati
Esclusa l’esimente putativa dello stato di necessità per la coppia di Genova che nascose la bambina bielorussa per evitarle il rimpatrio
I genitori affidatari che trattengono il minore contro la volontà del tutore per il timore che questo possa subire abusi ne rispondono penalmente. Se non ci sono certezze sui concreti pericoli cui va incontro il bambino rientrando in Patria, non opera l’esimente putativa dello stato di necessità.
A scrivere la parola fine alla complessa e dolorosa vicenda del rientro in Patria di una bambina Bielorussa affidata più volte a una coppia di Genova, è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 18711 del 16 maggio 2012.
Il caso. La vicenda che ha avuto gli onori della cronaca per i risvolti “sentimentali” e quelli legali coinvolti, riguarda una bimba bielorussa affidata più volte a una coppia di Genova.
Al momento del rientro in Patria la bambina aveva manifestato un grande disagio, sostenendo di essere stata oggetto di abusi da parte dei responsabili del centro presso il quale risiedeva. Aveva manifestato in più di un’occasione, così hanno sostenuto i genitori affidatari, la volontà di suicidarsi in caso di rimpatrio.
Per questo, con l’aiuto dei nonni e di due parroci, avevano nascosto la piccola in una comunità in Valle D’Aosta.
Dopo venti giorni la bambina era stata trovata dai carabinieri e subito era scattato l’ordine di rimpatrio.
Nel frattempo gli affidatari, i nonni e i due parroci sono finiti sotto processo. Il Tribunale di Genova, in prima grado, li ha assolti da tutte le accuse sostenendo che in questi casi opera l’esimente putativa dello stato di necessità.
Ma il verdetto è stato ribaltato in Appello. Secondo la Corte territoriale, infatti, tutti gli imputati andavano condannati. Contro la decisione i sei hanno fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale ha confermato e reso definitiva la condanna ritenendo corretta l’esclusione, da parte dei giudici di merito, dell’esimente putativa dello stato di necessità. Infatti le esimenti putative non possono fondarsi su meri stati d’animo soggettivi ma devono comunque avere il supporto di dati concreti tali da giustificare il formarsi di una compiuta convinzione dell’effettiva esistenza di una situazione non avente rispondenza alla realtà.