Annullata con rinvio la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Salerno a un padre che versava 550 euro mensili invece che 800 come stabilito dal giudice della separazione – Sentenza del 13 novembre 2014
Non commette reato chi si autoriduce l’assegno di mantenimento se al figlio non mancano i mezzi di sussistenza.
A sancirlo è la Cassazione con la sentenza n. 46854, pubblicata dalla seconda sezione penale il 13 novembre.
Con la pronuncia, il giudice di legittimità annulla con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Salerno che condannava un uomo a pagare 500 euro di multa per aver violato gli obblighi di assistenza familiare. L'uomo era accusato di aver fatto mancare al figlio e alla coniuge i mezzi di sussistenza.
Inizialmente, la Corte d'appello di Potenza aveva assolto l'uomo perché il fatto non sussisteva. La Cassazione, dopo il ricorso del procuratore generale e della parte civile, annullava la sentenza della Corte lucana e rinviava al giudice di merito di Salerno che, in sede di rinvio, confermava la decisione dei primi giudici. A sua difesa, il ricorrente sosteneva che non si versava in un'ipotesi di mancato adempimento di obbligo alimentare, bensì di una ridotta corresponsione dell'assegno alimentare fissato dal giudice, non considerando che l'imputato nei confronti del minore versava 550 euro mensili, invece di 800, come stabilito dal giudice. Il ricorso per la Cassazione è fondato.