Non compie violenza sessuale chi percuote la vittima nelle parti intime
Insufficiente il contatto fisico, necessaria la volontà di compiere atti attinenti alla sfera sessuale
Le percosse inferte alla vittima nella zone erogene non sempre fanno scattate la condanna per violenza sessuale. Infatti, perché si configuri il reato, è necessaria la coscienza dell’autore di compiere atti “pervasivi dell’altrui sfera sessuale”, con la conseguenza che, in assenza di questa, la condotta è punibile solo come lesioni personali.
Lo ha chiarito il tribunale penale di Monza che ha dichiarato non punibili per violenza sessuale di gruppo il suocero e i cognati di una donna che, nel tentativo di allontanarla da casa, erano piombati nell’appartamento della donna, l’avevano percossa e toccata nelle parti pensando che avesse nascosto un cellulare nei pantaloni con cui avvisare le forze dell’ordine.
Il collegio lombardo, nel decidere la questione, riconoscendo solo l’esistenza del reato di lesioni personali, hanno affermato che affinché si configuri la violenza sessuale, dev’esservi sempre imprescindibilmente nell’agente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi dell’altrui sfera sessuale ponendo in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento del proprio istinto lipidico. Tutto il resto, hanno spiegato i giudici, che viene percepito – prima fra tutti dalla stessa vittima – come volgare, offensivo, incivile o ineducato ma non attinente alla libertà sessuale e personale del soggetto passivo non è possibile punirlo ai sensi della norma in parola ma, semmai, in quanto grave offesa alla dignità e al decoro personale, ad altro titolo. Infatti, talvolta, il toccare insolentemente una persona, il palpeggiarla senza commettere atti di libidine od altrimenti osceni, può essere condotta ingiuriosa anche sotto un profilo psichico mentre il colpirla in zone anatomiche per antropologia e cultura considerate "erogene" (magari con degradanti penetrazioni imposte per sfregio e con oggetti al deliberato scopo di infliggere male) può integrare solo il reato di lesioni aggravate.