Il delitto ex articolo 572 Cp si configura anche se la parte offesa trae un significativo giovamento economico dalla relazione: conta la condotta vessatoria che impone al partner una vita «penosa» – Sentenza del 15 luglio 2014
Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all'articolo Non si può escludere il reato di maltrattamenti a carico del convivente anche nel caso in cui egli provveda al mantenimento economico della parte offesa. Lo sancisce la Cassazione con la sentenza 31121/14, pubblicata oggi dalla sesta sezione penale. Gli “ermellini” respingono il ricorso di un imputato, condannato a un anno e otto mesi di carcere per maltrattamenti alla convivente, tali da costringere la vittima ad allontanarsi dalla sua abitazione. La Corte territoriale ha considerato attendibile la deposizione della donna per quanto riguarda il rapporto travagliato e lungo con l’odierno ricorrente, escludendo invece, durante un episodio particolare, che avesse subito una costrizione fisica o morale tale da integrare la privazione di libertà sanzionata dall’articolo 605 Cp.
In relazione al delitto di maltrattamenti, la Corte ha negato che l’instaurazione del penoso regime di vita configurato dall’articolo 572 Cp resti esclusa quando il gruppo familiare viva anche momenti di serenità o quando, come nella specie, la persona offesa dal reato abbia tratto un significativo giovamento, anche economico, dalla propria relazione familiare. Dello stesso avviso anche la Cassazione.