La relazione dell’ufficiale giudiziario deve contenere a pena di nullità attestazioni sul mancato rinvenimento di altre persone legittimate a ricevere il plico
La consegna dell’accertamento fiscale o della cartella di pagamento al portiere non è sempre valida. La notifica è infatti nulla quando la relazione dell’ufficiale giudiziario è priva delle attestazioni sul mancato rinvenimento di altre persone legittimate a ricevere il plico. Ma non basta: la successiva raccomandata al contribuente non sana la procedura.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017, ha accolto il ricorso di una società che si era vista recapitare l’atto impositivo al portiere del domicilio fiscale indicato dal liquidatore.